STATUTO

ART. 1. DENOMINAZIONE – CARATTERISTICHE – DURATA:
E’ costituita un'associazione scientifica che assume la denominazione di “Nuovogisi”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
L’Associazione è apolitica, apartitica, non persegue finalità di lucro, ha durata illimitata ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 14 e 42 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
ART. 2. SEDE
NuovoGISI ha sede presso lo studio professionale odontoiatrico del Presidente pro-tempore o presso altra sede da lui indicata ad inizio del mandato.
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
ART. 3. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.
L'Associazione svolge attività culturale e scientifica in tema di implantologia orale, protesi dentaria e discipline correlate, senza finalità di lucro.
ART. 4. COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE.
Sono compiti dell'Associazione, che promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa:
1) organizzazione di seminari, convegni e corsi secondo le attività previste all’articolo 3, provvedendo anche a verificarne tipo e qualità.
2) predisposizione di documenti, pubblicazioni scientifiche, campagne informative dirette alla popolazione, materiale informativo e divulgativo relativi alle attività previste dall’articolo 3.
3) Relazionarsi e collaborare con le Istituzioni, qualunque esse siano, partecipando a lavori sui temi di competenza.
4) Elaborazione di raccomandazioni cliniche o linee guida anche in collaborazione con il Ministero della Salute o con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.).
5) altre iniziative utili a perseguire i fini associativi di cui all’art. 3.
Art. 5. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
1. L'Assemblea Generale
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Collegio dei Probiviri
4. I Referenti Regionali
ART 6. - MEZZI FINANZIARI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione provvede alle proprie necessità finanziarie:
a) mediante  le  quote  annuali  stabilite  dal  Consiglio Direttivo. Tali quote sono personali e in nessun modo trasmissibili ad altri soggetti.
b) mediante i contributi volontari e le oblazioni dei Soci, di Enti privati e pubblici, di Associazioni di persone fisiche e giuridiche.
ART. 7. ASSOCIATI.
Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire come soci di pieno diritto tutti i cittadini di ambo i sessi a condizione che siano abilitati all’esercizio dell’odontoiatria secondo legge ed agiscano nel rispetto del Codice di Deontologia Medica. All'Associazione possono anche aderire, senza diritto di voto né possibilità di ricoprire cariche associative, cittadini iscritti al solo Albo professionale dei Medici a condizione che agiscano nel rispetto del Codice di Deontologia Medica.
All'Associazione possono anche aderire, come Soci Uditori, gli Studenti in Odontoiatria e gli Odontoiatri e Studenti in Odontoiatria stranieri. I Soci Uditori sono esentati dal pagamento della quota associativa, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche associative.
La quota associativa è intrasmissibile ed annuale.
Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo.
ART. 8. DOMANDA DI AMMISSIONE.
Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: 
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, sedi di esercizio della professione odontoiatrica, sedi di esercizio di altre professioni eventualmente esercitate.
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
ART. 9. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.
La domanda di ammissione viene valutata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare o respingere tale ammissione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
ART. 10. SERVIZI AI SOCI.
I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.
ART. 11. DOVERI DEI SOCI.
I soci sono tenuti:
all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
ART. 12. RIMOZIONI DEI SOCI.
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
1)    quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni prese dagli organi sociali, al Codice di Deontologia Medica;
2) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
È possibile presentare ricorso contro l’espulsione al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non sospende la sanzione.
I soci espulsi in via definitiva potranno, dietro presentazione di domanda e suo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, essere riammessi.
ART. 13. PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1.    dalle quote sociali.
2.    Dal fondo di riserva costituito dai residui derivanti dalle attività svolte in ottemperanza all’art.4, se presenti.
3.    Da contributi volontari ed oblazioni.
ART. 14. RIMBORSI.
È previsto rimborso per le spese sostenute in favore dell’associazione da parte dei componenti il Consiglio Direttivo, se documentate, dietro delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 15. BILANCIO.
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e dev'essere presentato all'Assemblea entro il trenta di giugno dell'anno successivo.
E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.
L’Associazione ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.
ART. 16. RESIDUO BILANCIO.
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva; il rimanente sarà a disposizione per le iniziative citate negli art. 3 e 4.
ART. 17. ASSEMBLEE DEI SOCI.
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie e possono essere sia convocate, che tenute, anche con modalità elettroniche (ad es. tramite internet).  
ART. 18. ASSEMBLEA ORDINARIA.
L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta giugno successivo. Essa:
1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.
3) approva il bilancio consuntivo e preventivo.
ART. 19. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
L'assemblea straordinaria è convocata:
1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro sessanta giorni dalla data in cui viene richiesta.
ART. 20. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo 24 ore dopo la prima.
ART. 21. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA.
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta ad eccezione che per decisioni che riguardino modifiche dello statuto o lo scioglimento dell'associazione, per le quali è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.  Le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
ART. 22. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri (quattro più il Presidente) con esperienza personale documentata di almeno 20 anni in implantologia orale e almeno 5 anni di anzianità associativa. Le cariche sociali non sono retribuite.
ART. 23. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
In caso di rinuncia od espulsione di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, l’assemblea, convocata allo scopo dal Consiglio Direttivo, elegge il componente sostitutivo. La candidatura dev’essere comunicata al presidente via raccomandata A/R almeno un mese prima dell’assemblea.
ART. 24. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presi-dente, il Direttore Scientifico, il Segretario e il Segretario amministrativo. 
ART. 25. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Sono previste le riunioni via internet qualora tutti i consiglieri siano in grado di parteciparvi.
ART. 26. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. In caso di parità il voto del Presidente vale due.
ART. 27. MANSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo deve:
1) redigere e coordinare i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
2) prevedere i progetti per l'impiego del fondo di riserva, se esistente, in ottemperanza ai fini associativi;
3) formulare il regolamento interno dell'Associazione;
4) deliberare circa l'ammissione o l'espulsione dei soci;
5) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione;
6) nominare e destituire i Referenti Regionali;
7) istituire e sciogliere gruppi di lavoro su temi specifici.
ART. 28. MANSIONI DEL PRESIDENTE.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, di fronte a terzi e in giudizio, valide per qualsiasi operazione a nome dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente. Il Presidente assolve anche all’incarico di Coordinatore responsabile dell’attività di formazione permanente e di aggiornamento professionale.
ART. 29. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci Attivi fra i suoi Componenti aventi almeno 25 anni di esperienza documentata in implantologia orale e almeno cinque anni di anzianità associativa. Il componente più anziano assume la carica di Presidente del collegio.
Il Collegio dei Probiviri analizza i ricorsi nei confronti delle espulsioni deliberate dal Consiglio Direttivo e decide se accoglierli o respingerli rendendo definitiva l’espulsione.
ART. 30. REFERENTI REGIONALI
I Referenti Regionali, al massimo uno per una regione, organizzano, coordinano e divulgano le attività associative nel territorio regionale di competenza, a supporto del Consiglio Direttivo. Sono nominati e destituiti dal Consiglio Direttivo, con effetto immediato. Su loro richiesta, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
ART. 31. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 (secondo il disposto dall’art. 148. Comma 8, del TUIR e dall’art. 4. Comma 7, D.P.R. n. 633/1972).
ART. 32. DECISIONI ASSEMBLEARI
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
ART. 33. CARICHE SOCIALI.
Le cariche sociali non sono retribuite, ed avranno durata di anni 5 e saranno rieleggibili.
ART. 34. MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci, convocata su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci, per i quali, maggiori di età o partecipanti, è previsto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.
ART. 35. CONTROVERSIE
La decisione su qualsiasi controversia, ad eccezione di quelle relative a diritti non disponibili, che potesse sorgere tra gli associati o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. Qualsiasi controversia arbitrale o giudiziale dovrà essere svolta nel foro della città in cui ha sede l’Associazione.
ART. 36. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

a partire dal 15.6.2017

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I CONTENUTI E LE DIRAMAZIONI DI QUESTO SITO SONO DESTINATI AI SOLI ODONTOIATRI E MEDICI CHIRURGHI

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